Amministrazioni Enti e P.A.Scadenzario Obblighi P.A.

Scuole Documento 15 maggio e Tutela della Privacy: i Dati Personali alunni vanno inseriti?

L'adempimento

Entro il 15 maggio i consigli delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado predispongono il documento in cui viene descritto il percorso formativo seguito dagli studenti. 
La domanda è: i Dati personali degli alunni, vanno inseriti?

Documento del 15 maggio

Il documento dichiara i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.

Privacy e dati personali alunni

L’articolo 10, comma 2, dell’OM 65/2022, rinvia alla nota del Garante della privacy del 21 marzo 2017, che fornisce apposite indicazioni riguardo al trattamento dei dati personali degli alunni, . Nella nota si richiamano i principi che stanno alla base del trattamento dei dati personali, ossia i principi di:

  • necessità, in base al quale  ciascun titolare è tenuto ad escludere trattamenti di dati personali, allorquando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante  dati anonimi oppure tramite opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. In altri termini, i dati personali dovrebbero essere trattati, soltanto se le finalità del trattamento non siano conseguibili con altri mezzi;
  • proporzionalità, in base al quale risulta essere illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla
    finalità; si intendono dati eccedenti quelli in assenza dei quali il titolare del trattamento riesce comunque a conseguire gli obiettivi prefissati.

Questi principi figurano fra i pilastri fondamentali della normativa G.D,P,R, in materia di trattamento dei dati. 

Nella nota del Garante vengono fornite le indicazioni relative al documento del 15 maggio.

Considerata la natura di questo documento, che ha finalità di descrivere il percorso della classe ai fini dello svolgimento dell’esame e della predisposizione delle prove, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti. 

Potrebbe sorgere un dubbio in presenza di studenti con disabilità, in relazione ai quali nel documento si riporta il percorso seguito dallo studente (percorso ordinario, percorso semplificato con obiettivi minimi ovvero differenziato).

In tal caso, dovrebbe subentrare il principio di necessità sopra richiamato, dunque i dati personali dovrebbero essere trattati tramite opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Soltanto, quindi, se le finalità del trattamento non siano conseguibili con altri mezzi.

Tecnob Team Scuole